Art. 2.
(Rinunciabilità dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

      1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento è rinunciabile fino al 75 per cento del suo importo.
      2. Il parlamentare può indicare il soggetto o i soggetti cui destinare la quota dell'indennità a cui rinuncia. La Camera di appartenenza piò versare tale quota al soggetto o ai soggetti indicati dal parlamentare.
      3. La rinuncia effettuata ai sensi del comma 1 non comporta diminuzione delle trattenute previdenziali e per l'assistenza sanitaria dall'indennità spettante ai membri del Parlamento.

 

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