1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento è rinunciabile fino al 75 per cento del suo importo.
2. Il parlamentare può indicare il soggetto o i soggetti cui destinare la quota dell'indennità a cui rinuncia. La Camera di appartenenza piò versare tale quota al soggetto o ai soggetti indicati dal parlamentare.
3. La rinuncia effettuata ai sensi del comma 1 non comporta diminuzione delle trattenute previdenziali e per l'assistenza sanitaria dall'indennità spettante ai membri del Parlamento.